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Clausole di sicurezza dell'assegno bancario
La facilità di circolazione degli assegni bancari può comportare degli inconvenienti derivanti da un loro uso illecito, nel caso di smarrimento o di sottrazione del documento.
In caso di eventuale smarrimento o sottrazione dell'assegno bancario è necessario procedere all'immediata denuncia alla banca trattaria e alla richiesta all'autorità giudiziaria della procedura di ammortamento, ossia di annullamento, del titolo.
Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima del decreto di ammortamento emesso dalla Magistratura libera la banca trattaria, a danno del traente o del beneficiario. Per ridurre tali inconvenienti è possibile ricorrere a delle clausole particolari, che possono comportare una duplice limitazione:
- limitazione alla circolazione dell'assegno;
- limitazione al pagamento dell'assegno.
Limitazione alla circolazione: la clausola "Non trasferibile"
La clausola "non trasferibile" impedisce che l'assegno possa essere girato ad un altro soggetto.
Tale clausola blocca pertanto la circolazione del titolo. Il pagamento potrà essere eseguito solo al beneficiario, oppure ad una banca alla quale il titolo sia stato girato per l'incasso.
Tutti i libretti attualmente emessi dalle banche, riportano la clausola “non trasferibile” su ogni assegno. I vecchi assegni senza la clausola “non trasferibile” prestampata, possono essere richiesti solo dietro pagamento di un’imposta di bollo pari a 1,50€ per assegno.
Se la clausola viene apposta da un girante, l'assegno potrà essere pagato solo al giraario successivo, oppure ad una banca alla quale il titolo sia stato da quest'ultimo girato per l'incasso.
La clausola, laddove non sia già prestampata, viene apposta dal girante sul retro dell'assegno. In entrambi i casi non esistono quindi rischi connessi con la sottrazione o lo smarrimento del titolo. La clausola "Non trasferìbile" risulta obbligatoria per assegni di importo,superiore a 12.500 €.
Limitazione al pagamento: l'assegno sbarrato
Lo sbarramento dell'assegno è fatto con l'apposizione di due sbarre parallele sulla facciata anteriore del titolo.
La sbarratura dell'assegno è di due tipi:
-
- Generale, se fra le due sbarre non vi è alcuna indicazione. In questo caso l'assegno, che circola normalmente, può essere pagato, dalla banca trattaria solo a un altro suo cliente oppure ad un’altra banca.
- Speciale, se fra le due sbarre è scritto il nome di una banca. In questo caso l'assegno, che circola normalmente, può essere pagato solo alla banca indicata tra le sbarre oppure, se la banca compresa tra le sbarre è la stessa banca trattaria, a un suo cliente. La sbarratura ha l'effetto di limitare la riscossione dell'assegno a banche o a soggetti conosciuti dalle banche in quanto loro clienti; non ostacola affatto la circolazione del titolo. Vengono così ridotti i rischi connessi con lo smarrimento o la sottrazione dell'assegno. La sbarratura può essere eseguita tanto dal traente che da un altro soggetto firmatario dell'assegno. La sbarratura generale può essere resa speciale e non viceversa.
La clausola "Da accreditare"
Con l'apposizione della clausola "da accreditare" (sulla facciata anteriore dell'assegno) si rende impossibile la riscossione in contanti dell’assegno da parte del portatore. L'ammontare del titolo viene quindi accreditato sul suo conto corrente. I rischi di smarrimento e di furto vengono così eliminati. Anche questa clausola non è di ostacolo alla normale circolazione del titolo.
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